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Incidenti sul lavoro

Come procedere alla denuncia di infortunio (fonte Asl Lombardia)

Decreto 14 gennaio 2008 relativa all’elenco delle malattie professionali per le quali è obbligatoria la denuncia. Di fronte ad un lavoratore che ha subito un infortunio sul lavoro o che risulta affetto da una malattia di origine professionale o correlata al lavoro, il medico dovrà intraprendere alcuni atti medico legali: rilasciare un CERTIFICATO, trasmettere una DENUNCIA, inoltrare un REFERTO.

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Sono tre atti ben distinti uno dall’altro, ciascuno previsto da articoli di legge specifici, che devono essere intrapresi in circostanze ben definite, che hanno scopi differenti e che pertanto non vanno confusi l’uno con l’altro.

Cosa deve fare il medico di fronte al lavoratore che ha subito l’infortunio?

Sono due gli atti medico legali previsti: il CERTIFICATO MEDICO e in particolari circostanze il REFERTO.
Il lavoratore una volta ottenuto il certificato medico, deve immediatamente trasmetterlo al proprio datore di lavoro, che a sua volta lo allega alla denuncia che inoltra all’ente assicuratore, cioè all’INAIL, entro due giorni o entro 24 ore se trattasi di infortunio mortale o che ha provocato pericolo di morte. Non sussiste l’obbligo da parte del datore di lavoro di denunciare l’evento all’INAIL qualora il danno subito dal lavoratore non superi i tre giorni di inabilità (franchigia). Il certificato medico ha finalità di tipo assicurative.

Cosa deve contenere il certificato?

L’articolo 53 del DPR 1124/65 elenca i dati che devono essere riportati nel certificato: generalità del lavoratore, giorno e ora in cui è avvenuto l’infortunio, le cause e le circostanze dell’infortunio anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.

L’INAIL fornisce un modello di certificato per gli infortuni.
Fanno eccezione a questa procedura gli infortuni agricoli a carico dei lavoratori autonomi. In questo caso il medico deve compilare, su apposito modulo dell’INAIL, un certificato-denuncia che deve essere spedito all’INAIL dallo stesso medico compilatore.

Danni gravi e mortali (Il Referto)

L’articolo 365 del Codice Penale stabilisce l’obbligo di referto nei casi di reati perseguibili d’ufficio.

Nel caso degli infortuni sul lavoro l’obbligo scatta in caso di morte o in caso di lesione grave o gravissima: incapacità ad attendere le proprie occupazioni per oltre 40 giorni o indebolimento permanente di un organo o una malattia certamente o probabilmente insanabile.

La Procura della Repubblica di Milano con circolare del 29 maggio 1999 ritiene opportuno trasmettere il referto nei casi in cui le lesioni provochino inabilità superiore ai 25 giorni di prognosi, poiché presumibilmente daranno luogo a lesioni perseguibili d’ufficio.
Sempre in applicazione delle direttive della Procura di Milano, il referto deve essere inviato alla Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro competente per il luogo dove è avvenuto l’infortunio. La UOPSAL assolve le funzioni di Polizia Giudiziaria.
Scopo del referto è quello di segnalare un episodio su cui l’Autorità Giudiziaria deve indagare per ricercare eventuali responsabilità penali.

Cosa deve contenere il referto?

Il contenuto è stabilito dall’articolo 334 del Codice di Procedura Penale: generalità dell’infortunato, luogo dove si trova l’infortunato, azienda che ha alle dipendenze l’infortunato, indirizzo in cui è avvenuto l’infortunio, descrizione dell’infortunio.
Viene fornito un modello che contiene tutte le indicazioni richieste.

Cosa si intende per malattie professionali?

Sono quelle malattie contratte nell’esercizio ed a causa delle lavorazioni in cui è occupato il lavoratore.

Il Danno Differenziale

Il danno differenziale è il danno risarcibile al lavoratore, ottenuto dalla differenza tra quanto indennizzato dall’ INAIL per infortunio sul lavoro o malattia professionale, e la somma che il datore di lavoro verserà a titolo di risarcimento del danno.

Infatti, le prestazioni erogate dall’INAIL sono dovute in ragione del semplice verificarsi dell’infortunio, mentre il risarcimento presuppone non solo il verificarsi dell’evento dannoso, ma anche la sua configurabilità come illecito in quanto prodottosi a seguito di un comportamento colposo del datore di lavoro o di un terzo.
Il danno differenziale dunque spetta anche a colui il quale, pur percependo già una rendita INAIL, dimostri di avere subito un danno ulteriore rispetto a quello riconosciutogli e ristoratogli dall’ente previdenziale.

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